Mobilità 2025, docenti di sostegno non possono richiedere trasferimento su posto comune. La UIL scrive al MIM

I docenti titolari su posto di sostegno, che hanno terminato il vincolo quinquennale, sono impossibilitati a richiedere i posti comuni, anche se sono in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso del medesimo grado, perché il sistema di Istanze online li blocca.

Si tratta dei docenti assunti a tempo indeterminato su posto di sostegno che all’atto dell’assunzione in ruolo erano privi di abilitazione sulla classe di concorso del medesimo grado e che risultano identificati a sistema con il codice ADML o ADSL.

Molti di questi docenti hanno ora conseguito l’abilitazione sulla classe di concorso del medesimo grado di titolarità e, terminato nell’a.s. in corso il vincolo del quinquennio su posto di sostegno, si trovano impossibilitati ad inoltrare domanda di mobilità territoriale da posto di sostegno a posto comune perché il sistema “istanze online” li considera privi di abilitazione senza possibilità di poterne dichiarare l’avvenuto conseguimento.

Per tale motivo la UIL Scuola ha scritto al Ministero dell’Istruzione e del Merito precisando che l’art. 23 comma 10 del CCNI 2025/28, disponendo che “L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni, se in possesso di abilitazione, quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione”, non fa nessun riferimento temporale rispetto all’acquisizione dell’abilitazione ai fini della richiesta di trasferimento su posto comune ovvero se la stessa debba essere posseduta all’atto dell’immissione in ruolo o anche successivamente.

Pertanto, ha chiesto la corretta applicazione della normativa richiamata con un intervento che modifichi la piattaforma “istanze online” al fine di rispristinare il diritto di tali docenti ad inoltrare la domanda di trasferimento sui posti comuni anche al fine di evitare l’instaurazione di inutili contenziosi.


Condividi questo articolo: