Circolare delle supplenze

In data 27 agosto si è tenuto presso il MIUR un incontro con i sindacati firmatari del contratto nazionale, per una informativa sulla circolare delle supplenze docenti ed ATA per l’anno scolastico 2018 2019.

Per la UIL Scuola hanno partecipato Paolo Pizzo, Mauro Panzieri e Antonello Lacchei.

I rappresentanti del ministero hanno illustrato la bozza del testo, che non si discosta di molto da quello degli anni precedenti, pur considerando le novità normative introdotte dal DL 87/2018 e dal CCNL 2016-18.

DIPLOMATI MAGISTRALI
Per i diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva è previsto che dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.

Anche per i diplomati magistrale con supplenza annuale (al 31/08), dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.

Rimane ferma la possibilità di supplenza, con clausola risolutiva, per i diplomati magistrali inseriti con riserva nelle GAE ma ancora in attesa di sentenza definitiva.

ITP
È prevista l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto dei soli insegnanti tecno pratici destinatari delle sentenze del Consiglio di stato (n 4503 e n 4507 del 2018) o sentenze analoghe.

Si procederà all’inserimento nelle secondo fasce solo in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. L’inserimento avverrà con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.

Resta ovviamente fermo il diritto di conferma in II fascia per le sentenze già passate in giudicato.

DISPOSIZIONI COMUNI A DOCENTI E ATA
La circolare recepisce quanto previsto dall’art. 41 del nuovo CCNL 2016-18 che non permette più la possibilità di contratti con nomina fino avente titolo specificando che i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, fermo restando che costituisce causa di risoluzione del contratto l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito della pubblicazione di nuove graduatorie.

Recepisce altresì il superamento del divieto di attribuire supplenze su posti vacanti e disponibili (quelle al 31/08)  al personale sia docente che ATA che avesse già svolto 36 mesi di servizio su tale tipologia di posto.

A margine della riunione l’amministrazione ha comunicato l’imminente pubblicazione di una FAQ che chiarisce la possibilità di richiesta del part time anche per i docenti assunti dalle GMRE 2018 e ammessi al terzo anno del FIT.

La Uil Scuola, preso atto delle novità introdotte ha comunque chiesto:

–  che sia esplicitato il diritto del completamento dell’orario di lavoro per il personale ATA, e che tale completamento possa avvenire solo per lo stesso profilo.

– che siano date indicazioni chiare alle scuole affinché sia garantita la nomina giuridica nei casi di differimento della presa di servizio, per i casi contemplati dalla normativa (es. malattia), fino alla effettiva presa di servizio.

– che sia chiarito, per una questione di uniformità su tutto il territorio nazionale, che anche i docenti che dovessero avere un contratto di supplenza tramite le messe a disposizioni (MAD) sono soggetti alle stesse regole previste per i docenti individuati dalle graduatorie ad esaurimento o di istituto (es. nei casi di abbandono della supplenza) contenute nel Regolamento delle supplenze (DM 131/07).

– che nella FAQ per i docenti assunti dal concorso 2018 e relativa alla possibilità di richiedere il part time, sia specificato che i 180/120 giorni di servizio richiesti ai fini della valutazione finale del percorso siano riproporzionati in base ai giorni di servizio prestati (es. in caso di part time verticale).


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